Redazione (dal gruppo Effetto Terra)
“Caltanissetta Plastic Free
(dal 1 gennaio 2020 sarà un città senza plastica usa e getta)
Dopo che la rete di enti e associazioni, promossa da “Effetto Terra”, che comprende Italia Nostra, Legambiente, Lipu, Pro Loco e Wwf, ha avviato, per il territorio di Caltanissetta, la raccolta di firme con la petizione “Plastica usa e getta? No grazie”, siamo arrivati al risultato atteso.
L’attuale Sindaco Roberto Gambino (che è membro di questo gruppo da molto prima che fosse eletto) ha concretizzato insieme agli uffici il provvedimento sollecitato da tutto il mondo ambientalista nisseno.
Il testo della petizione e lo schema di ordinanza proposto da “Effetto Terra” è scaricabile in queste pagine e può essere richiesto anche scrivendo a gruppoeffettoterra@libero.it
Ecco un estratto del provvedimento:
“”IL SINDACO
Vista la superiore proposta di ordinanza; Ritenuta la proposta in epigrafe meritevole di approvazione; Visto lo Statuto Comunale vigente; Visto l’art. 9-bis del D.L. n. 91/2017; Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii.; Visto il vigente O.R.EE.LL. in Sicilia; Visto l’ar. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
ORDINA
di osservare e rispettare quanto di seguito riportato:
1) È fatto divieto agli esercenti sul territorio comunale, alle attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande di distribuire ai clienti sacchetti da asporto monouso in materiale non biodegradabile e non compostabile, a decorrere dal 01 Gennaio 2020. È consentito l’utilizzo delle eventuali scorte giacenti nei magazzini, comunque non oltre il 31 Dicembre 2020.
2) È fatto divieto ai titolari delle attività della ristorazione, quali bar, pub, birrerie, ristoranti, pizzerie, paninerie, take away, rosticcerie, friggitorie e attività similari ( inclusi i chioschi ), aventi quale finalità la somministrazione di alimenti e bevande, nonché gli esercizi commerciali di generi alimentari ed ogni altro esercizio, a decorrere dal 01 Gennaio 2020, l’utilizzo o la distribuzione di “materiale monouso” non biodegradabile e non compostabile, come, per esempio: – posate (forchette, coltelli, cucchiai e bacchette); – piatti (di qualsiasi forma e dimensione); – bicchieri (di qualsiasi forma e dimensione); – coppe, coppette, ciotole e ciotoline; – cannucce; – mescolatori per bevande; – aste per palloncini; – bastoncini cotonati. Successivamente al 01 Gennaio 2020 è consentita la progressiva eliminazione delle eventuali scorte giacenti nei banchi alla clientela e nei magazzini di materiale monouso non biodegradabile e non compostabile, comunque non oltre il 31 Dicembre 2020. 3) È fatto divieto ai commercianti, ai privati, alle associazioni, ai comitati, agli enti, in occasione di feste pubbliche e sagre, distribuire al pubblico “materiale monouso” del tipo non biodegradabile e non compostabile (posate, piatti, bicchieri, coppe, coppette, ciotole, ciotoline, cannucce, mescolatori per bevande, aste per palloncini), dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.
È FATTO OBBLIGO A tutti i residenti, turisti e visitatori di questo Comune di utilizzare esclusivamente “materiale monouso” del tipo biodegradabile e compostabile (sacchetti da asporto, posate, piatti, bicchieri, coppe, coppette, ciotole, ciotoline, cannucce, mescolatori per bevande, aste per palloncini, bastoncini cotonati). Pagina 6/7
AVVERTE Che chiunque contravvenga a quanto disposto dalla presente Ordinanza è punito con le sanzioni Amministrative stabilite dall’art. 7 bis, comma 1 bis, del D. Lgs. 267/2000, dal D. Lgs. n. 152/2006 e dalle ordinanze sul Servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani, da un minimo di 50 euro a un massimo di 500 euro, così determinate:
– per le violazioni al punto 1) da 100 a 500 euro; – per le violazioni al punto 2) da 50 a 200 euro; – per le violazioni al punto 3) da 50 a 200 euro; nonché la segnalazione all’Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato, qualora la violazione costituisca fattispecie punibile penalmente ai sensi delle vigenti leggi. Che qualora il trasgressore sia un esercente commerciale che incorra per più di due volte nella violazione della presente ordinanza nell’arco di sei mesi, si procederà, oltre a irrogare la sanzione amministrativa nella misura massima, anche alla sospensione temporanea dell’attività commerciale di vendita per almeno giorni cinque. DISPONE CHE: – alla presente Ordinanza sarà data pubblicità agli operatori commerciali mediante affissione all’Albo Pretorio on line del Sito Istituzionale dell’Ente. Gli esercenti le attività commerciali potranno ritirare copia della presente Ordinanza presso gli Uffici di Segreteria, Polizia Locale del Comune; – al personale del Corpo di Polizia Locale, nonché altro idoneo personale incaricato dal comune e comunque a chiunque spetti di far rispettare la presente Ordinanza procedendo, in caso di infrazione, proceda alla immediata contestazione della stessa; – copia del presente provvedimento venga trasmesso per gli adempimenti di competenza al Comando della Polizia Locale, al Commissariato della Polizia di Stato, al Corpo Forestale della Regione Siciliana, alla Stazione dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza; – la Presente Ordinanza è immediatamente esecutiva… “”
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